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Regolamenti

Il regolamento è il «complesso di norme stabilite da organi dello stato o da enti pubblici, come atto amministrativo (che costituisce una fonte di diritto subordinata alla legge), o anche da enti privati, per regolare determinati settori di attività, o anche per disciplinare il proprio funzionamento» (Treccani). In quanto atti di carattere generale, vengono qui pubblicati tutti i regolamenti approvati dall'ente.

E' possibile consultare i regolamenti suddivisi per uffici e per area tematica.

Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Norma

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Articolo 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 oggetto 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Regolamenti generali

Regolamento degli accessi documentale (l. 241/1990) e civico (d.lgs. 33/2013), pubblicato nella sottosezione Accesso Civico.

Data iniziale di pubblicazione: 01/05/2017

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Servizio di tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi

Data iniziale di pubblicazione: 11/12/2005

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Data iniziale di pubblicazione: 30/12/2013

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Servizio polizia locale

Data iniziale di pubblicazione: 14/11/2011

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Aggiornato dopo la costituzione dell'Unione dei Comuni di Provatello

Data iniziale di pubblicazione: 02/06/2011

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Servizio Patrimonio

Data iniziale di pubblicazione: 10/07/2000

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 02/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 17/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 24/07/2019

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 23/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

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Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021

Regolamento XY

Ciao ciao

Data iniziale di pubblicazione: 24/07/2019

Ultimo aggiornamento: 02/04/2021