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legge 241 legge 69 del 2009
Silenzio assenso
Istanza di parte
Riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano
Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai cittadini stranieri
Ai sensi della L. n. 555/1912 [file1] sulla cittadinanza italiana, la prole nata all'estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue, che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purchè nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis sono, in via generale, disciplinate dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8 Aprile 1991 [file2] .